Sull’incompatibilità tra amministratore di condominio ed agente immobiliare

Non sussiste incompatibilità tra la professione di agente immobiliare e quella di amministratore di condominio. 

Così ha deciso la Corte di Giustizia, con la pronuncia del 04/10/2024.

La questione nasce nel 1988, quando una società di mediazione immobiliare era stata cancellata, dal relativo elenco, dalla Camera di Commercio; il provvedimento era stato impugnato davanti al Tribunale Amministrativo, il quale aveva respinto il ricorso. La sentenza era stata impugnata davanti al Consiglio di Stato, che ha investito la Corte di Giustizia della questione.

La motivazione della Camera di Commercio e del TAR si fondava sulla necessità di “imparzialità” dell’agente immobiliare che, nel caso in cui si trovi ad essere sia amministratore del condominio sia  mediatore nella vendita di un immobile in un condominio amministrato, verrebbe meno quell’equidistanza che deve permanere in capo al professionista.

La Corte di Giustizia, al contrario, ha rilevato che l’art. 25, paragrafo 1 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/12/2006 osta ad una normativa nazionale che contempli un’incompatibilità; sebbene, infatti, non si possa escludere che possa verificarsi una situazione di conflitto di interessi, tale rischio non è necessariamente destinato a realizzarsi in ogni circostanza, cosicché l’esistenza di un siffatto conflitto di interessi non si può presumere.

La decisione, costituendo diritto sovranazionale, prevale sulla legislazione interna per cui, ad oggi, l’incompatibilità tra agente immobiliare ed amministratore è caduta definitivamente.  

Paolo Gatto

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